Sicurezza sui luoghi di lavoro: Campi elettromagnetici

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Sicurezza sui luoghi di lavoro: Campi elettromagnetici

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 aprile 2016, ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che abroga la Direttiva 2004/40/CE.

Il provvedimento scaturisce dalla necessità di adeguamento dell’ordinamento nazionale al contesto europeo in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sul luogo di lavoro. Il riferimento è, in particolare, alla direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, adottata in base all’articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’obiettivo generale delle disposizioni comunitarie è la protezione dei lavoratori durante le loro attività professionali dai campi elettromagnetici nocivi. Per quanto l’esposizione a campi elettromagnetici è un rischio complesso, vi è la necessità di definire misure più specifiche per garantire un’adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l’uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI. L’obiettivo operativo è quello di garantire l’efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici impostando valori limite adeguati e fornendo i datori di lavoro di adeguate informazioni sulle misure di gestione del rischio necessarie.

Infatti, la direttiva mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

Il legislatore europeo ha ritenuto opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare troppo nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

L’adozione della precitata direttiva, ha determinato, di conseguenza, l’obbligo di adeguamento dei singoli Stati membri. Il termine di scadenza della delega era fissato al 1° maggio 2016, come previsto dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Entrando nel merito del provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, si evidenzia che esso consta di due soli articoli ed interviene a modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 1, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, si compone di un unico comma il quale prevede:

– alla lettera a), la sostituzione integrale dell’articolo 206, rubricato “Campo di applicazione”, in modo da rendere conforme alla direttiva l’attuale campo di applicazione del titolo IV, del decreto legislativo n. 81/2008;

– alla lettera b), la sostituzione integrale dell’articolo 207, rubricato “Definizioni” con la conseguente modificazione delle corrispondenti definizioni esistenti in senso più aderente a quanto riportato dalla direttiva in recepimento; giova a tal punto osservare che, relativamente alla definizione di “Livelli di Azione” (LA), è stata mantenuta, in continuità con l’attuale norma, la precedente definizione che riporta “Valori di Azione” (VA), già adottata al tempo dell’emanazione del decreto legislativo n. 81/2008, senza avere osservazioni di sorta da parte della Commissione europea;

– alla lettera c), la sostituzione integrale dell’articolo 208, rubricato “Valori limite di esposizione e valori di azione”, che ha comportato una modifica sostanziale dei contenuti dell’articolo, introducendo una serie di commi del tutto nuovi rispetto al precedente. Modifiche sono previste ai comma 1, 2, 3, 4, 5, 6.

– Alla lettera d), la sostituzione integrale dell’articolo 209, rubricato “Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione” che ha comportato la riformulazione del comma l del vigente testo inserendo nel nuovo comma il riferimento alle linee guida emanate dalla Commissione europea, dal CEI, dall’INAIL e dalle regioni quale supporto tecnico nelle attività di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli elettromagnetici.

Il comma 2, stabilisce che qualora non fosse possibile stabilire con certezza i VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione è effettuata con modellazioni, misure e calcoli tenendo, però, in debita considerazione gli errori nelle misure congeniti dei sistemi di misura. Altre modifiche sono previste ai comma 3, 4, 5, 5, 7

– Alla lettera e), la sostituzione integrale dell’articolo 210, rubricato “Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi” dove, al comma l, si stabilisce che qualora risulti che i VA sono superati il datore di lavoro è obbligato, a meno che non dimostri tramite la valutazione del rischio che i VLE non sia superati, ad elaborare e attuare un programma di azioni che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto di una serie ben precisa di condizioni ivi elencate.

Sono previste altre modifiche ai comma 2 e 7 mentre per i comma 4, 5 e 6 si confermano le prescrizioni attualmente in vigore circa la segnaletica, l’informazione e l’uso dei DPI.

– Alla lettera f), è previsto l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 210-bis rubricato “Informazione e formazione ai lavoratori” in cui, in aggiunta a quanto già previsto dalla disciplina generale al riguardo, si stabilisce che il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione, alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio quali i soggetti portatori di dispositivi medici o protesi metalliche.

– Alla lettera g), è prevista la sostituzione integrale dell’articolo 211, rubricato “Sorveglianza sanitaria”. Ciò ha reso necessaria la riformulazione del comma 2 del testo dell’articolo attualmente in vigore con l’inserimento di una specificazione più marcata circa le spese e gli orari delle visite. Si è infatti stabilito, al comma 3, che i controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

– Alla lettera h), è stata disposta la sostituzione integrale dell’articolo 212, rubricato “Deroghe”. Nella specie, al comma l è stato introdotto il principio di poter derogare, in circostanze debitamente motivate, ai VLE per il tramite di una autorizzazione da rilasciare, su richiesta motivata da parte dei datori di lavoro, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Al comma 2, si è precisato che le deroghe sono subordinate al rispetto delle condizioni elencate allo stesso comma 2. Tale scelta trova la sue ragioni sia nel fatto che, per quanto concerne le RM, attualmente vige un impianto autorizzatorio basato su un sistema di protezione che deve essere adeguato a quello generale previsto dalla direttiva, sia nel fatto che bisogna salvaguardare eventuali situazioni eccezionali e situazioni, al momento non presenti, di cui si prevede la loro introduzione in futuro.

– Alla lettera i), si è previsto che l’articolo 219, rubricato “Sanzioni” sia modificato in maniera da coordinare il testo previgente con le modifiche introdotte.

– Alla lettera l), si è disposto che l’allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81/2008 venga sostituito integralmente con il corrispondente allegato alla direttiva in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

L’articolo 2, rubricato “Clausola di invarianza finanziaria” prevede, infine, che dall’attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.